Art. 6.
(Relazione al Governo e al Parlamento).

      1. Annualmente il presidente della regione o della provincia autonoma interessata dalla dichiarazione dello stato di calamità presenta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale per la ricostruzione di cui all'articolo 10.
      2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Parlamento.